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D. 26/07/2006 n. 4

p) del Regolamento n. 34/2000 trova risonanza in alcune altre disposizioni legislative e regolamentari.

- In primo luogo, l'art. 31, comma 3 della legge n. 109/1994, modificata dalla legge n. 415/1998, oggi riprodotto nell'art. 131 del codice degli appalti, ove è sancito che «le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto».

- Al contempo, l'art. 127, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - e analogamente l'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni - che consente al coordinatore per l'esecuzione, al ricorrere di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, di assumere diversi provvedimenti, graduati in rapporto alla valutazione del caso concreto ed in particolare: «d) proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto

e) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate».

-Se ne deduce che sia la fattispecie di cui all'art. 131 del codice 163 che quelle di cui all'art. 127 del regolamento n. 554/1999 possono integrare gli estremi per l'iscrizione nel casellario informatico delle imprese ex art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

- Tuttavia, allo stato attuale, sono oggetto di comunicazione al casellario da parte delle stazioni appaltanti solo le infrazioni che hanno già determinato la risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 31, comma 3 della legge n. 109/1994.

-Nella prassi si è quindi determinata una applicazione riduttiva della norma, rispetto alla più ampia formulazione dello stesso art. 27 o del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, atteso che la gravità dell'infrazione è spesso da collegare alla recidività della stessa. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene che:

-il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003 disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e rappresenta il livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall'opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalità ed adeguatezza;

- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel redigere il PSC esercita un'attività amministrativa di discrezionalità tecnica;

- sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere (costi della sicurezza «contrattuali» nel senso sopra indicato);

- la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato;

-i costi della sicurezza inseriti nel PSC sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta; inoltre su tali costi non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

- in sede di valutazione della congruità delle offerte, la stazione appaltante deve procedere, ai sensi dell'art. 86, comma 3 e dall'art. 87, comma 2, lettera

e) del codice n. 163/2006, alla verifica del rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;

- gli apprestamenti di cui all'art. 7, comma 1, elencati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, sono ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi costi non sono soggetti a ribasso d'asta;

- il coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE) ha l'obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall'altro, il rispetto da parte dell'esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (ex lege) che, in quanto a carico dell'esecutore stesso, non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali adempimenti a carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi tutti quelli indicati nell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

- nel caso di varianti in corso d'opera, le relative perizie, ai sensi dell'art. 134, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dovranno essere corredate anche del PSC e a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all'individuazione del costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso;

- le stazioni appaltanti devono acquisire le segnalazioni, i verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni), se ricorrano le condizioni per la sospensione dei lavori o per l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell'appalto;

- le reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza costituiscono un valido presupposto per avviare la risoluzione del contratto, secondo la procedura dell'art. 119 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (oggi, art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006);

- le stazioni appaltanti devono inviare all'Osservatorio, per l'annotazione nel casellario informatico, copia di tutte le segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte dal coordinatore (CSE), che siano seguite da risoluzione del contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori;

- tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza.

Roma, 26/07/2006 Il presidente: Rossi Brigante

 

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